sità della tradizione e della sua allegazione alla curia, passando nel Codice Giustinianeo, furono mutilate per modo, che la menzione di queste cose cadde totalmente ('). E invece nella legge 9 del Codice Teodosiano de donationibus, la quale stabilisce che nelle donazioni o costituzioni di dote la riserva di usufrutto equivalga alla tradizione, alle parole donando vel in dotem dando, fu aggiunta l'altra vendendo: appunto, per esimere, se era possibile, anche nella vendita le parti dalla necessità della tradizione. Naturalmente poi, manco a dirlo, fu totalmente scartata la citata costituzione di Costantino sulla necessità della tradizione solenne nella vendita. Ma tutto questo non era una novità introdotta di Giustiniano: giacchè nella pratica orientale la tradizione solenne della cosa donata o venduta non si faceva più. Tanto è vero che Zenone, quando nella succitata legge 31 de donationibus dice inutile aggiungere la testimonianza dei vicini all'atto di donazione che s'insinuava, non s'accorge che questa testimonianza, secondo il diritto più antico, si riferiva non alla donazione, ma sibbene alla tradizione della cosa donata; perchè nella pratica, soppressa questa, era rimasto l'uso di far sottoscrivere i vicini all'atto di donazione. Sulle ragioni di questo fatto è inutile qui soffermarsi: esse stanno in rapporto con tutto lo sviluppo della vita orientale, ed in ispecie colla organizzazione del notariato e di altre istituzioni, sulle quali i papiri greco-egizî gettano ogni giorno nuova luce. È troppo naturale, che anche nei dominî bizantini dell' Italia si cominciasse a fare volentieri a meno della insinuazione della tradizione, non più richiesta. Essa si trova ancora in una vendita dell'anno 541 (Marini, pap. CXVII), ma dopo non più. Per altro il papiro CXX dell'anno 572 (Marini, p. 184, 1. 55) ha: « de quibus unciis superius designatis sibi suprascriptus venditor usumfructum retenuit dierum triginta, quod possit suprascripto emptori, ut leges censent, [pro corporali et] sollemni traditione constare, et gestis allegandi municipalibus concessit licentiam, non denuo inquisita eius professione. E il papiro CXXI, della fine del secolo VI: reservat sibi suprascriptus venditor usumfructum rei dierum triginta, quod suprascripto comparatori pro sollemni et corporale traditione constavit: quam si gestis municipalibus allegare volueris, dat et tribuet ex more licentiam. Si trovano qui (1) Così nella succitata costituzione di Costantino (Cod. Theod. VIII, 12, 1) le parole: « Et corporalis traditio subsequatur ... actis etiam annectendis quae apud iudicem vel magistratum conficienda sunt » nella legge 25 del titolo del Codice Giustinianeo de donationibus (VIII, 53). riunite le cautele della nuova e della vecchia legislazione: e cioè la riserva di usufrutto, che secondo Giustiniano, tien luogo della tradizione; e il permesso di allegare l'atto alle geste secondo l'antico diritto. Ma questo permesso s'inseriva nell'istrumento, perchè non costava nulla nel fatto niente mostra, che se ne facesse uso. Ad ogni modo dell'antica tradizione solenne restava solo la memoria. Come finisse la insinuazione della tradizione nell' Italia longobarda, ho già accennato. Qui importa osservare che, secondo il Brunner (1), la formazione delle geste municipali diventò inutile per l'uso invalso di iniziare un finto processo, onde ottenere in giudizio la conferma dei documenti di proprietà. Ma di questo non si ha traccia avanti la fine del secolo nono: e nei trecento anni passati dalla conquista un qualche sostituto della curia, che di là dalle Alpi ancora durava, doveva essersi trovato. E questo era, secondo me, il notariato ufficiale, che nella Francia occidentale manca, appunto per la continuazione della curia. Ma qui sorge una questione ardua. Perchè mai nelle formule franche spesso si accenna alla insinuazione della donazione, ma non mai della tradizione? E impossibile il saperlo. Si può credere, siccome nell'Impero romano l'applicazione del diritto non era uniforme, che quell'istituto fosse caduto nella Gallia, come in Oriente. Per altro la frequenza della espressione absque iudicis vel heredum tuorum consignatione o traditione, là dove certo si accenna ad un atto volontario, lascia argomentare la esistenza di una più antica tradizione che il giudice fosse stato solito celebrare invece della curia, per essere invalso l'uso di insinuare presso di lui, come in generale si poteva, anzichè presso la curia, la tradizione stessa. Sostituito poi dal conte franco il giudice romano, questa sua attribuzione avrebbe naturalmente cessato. Ma è questa una ipotesi, sulla quale naturalmente non insisto. Nella Rezia e in genere nella parte orientale del regno franco, alla tradizione innanzi alla curia sembra essersi sostituita la tradizione nella pubblica assemblea. E questo troviamo, nel dominio ripuario, espressamente sancito dalla legge: Lex Rib. c. LXIX: Si quis alteri aliquid vendiderit et emptor testamentum venditionis accipere voluerit, in mallo hoc facere debet, et pretium in praesente tradat, et rem accipiat, et testamentum publice conscribatur. Alle geste stese dall'exceptor si è qui sostituito il testamento redatto dal cancellarius. Ma è curioso il vedere che Rabano Mauro (1) Op. cit., p. 144. nel suo glossario spiega la parola curia con mahl o mallo: quasi che questo adempiesse proprio le funzioni di quella. Come di qui si arrivasse alla investitura giudiziale posteriore, non è questo il luogo di indagare. Ci contenteremo di osservare, che le prime origini del nostro sistema di pubblicità dei trasferimenti di immobili, non sono già da ricercare, come da tutti si fa, nel diritto germanico, ma bensì nel diritto romano. La stessa parola trascrizione si ritrova nella espressione transcribo, del formulario romano di vendita (1). (1) Cfr. MARINI, Papiri, p. 304 b. I. II. SALEILLES prof. R., Méthode historique et codification (Relazione). 3 23 III. IV. SCADUTO prof. FRANCESCO e SALVIOLI GIUSEPPE, Questione storico- 39 43 V. VI. DEL GIUDICE senatore prof. PASQUALE, La funzione e i limiti della 49 53 VII. COLLINET prof. PAOLO, La persistance des formules d'action au Bas- 63 2). Comunicazioni: VIII. IX. SCHUSTER prof. ENRICO, Die bedeutung des mittelalterlichen wiener X. GALANTE prof. ANDREA, Sulla convenienza di una bibliografia di 101 XI. BENSA prof. ENRICO, Di alcune importanti notizie attinenti alla storia 105 XII. XIII. ANDRICH prof. GIAN LUIGI, Documenti bellunesi del secolo XII 107 PAG. GALANTE prof. ANDREA, Diritto ecclesiastico e storia locale . . 141 BARGAGLI-PETRUCCI dott. FABIO, Federigo da Siena postglossatore MEYNIAL prof. EDMONDO, De l'application du droit romain dans la région de Montpellier aux XIIe et XIIIe siècles . MOULIN prof. H. A., Le valeur originaire de la doctrine de Monroe et ses rapports avec le « principe des nationalités » BUONAMICI prof. FRANCESCO, La riproduzione in fototipia del mano- SCIALOIA senatore prof. VITTORIO, Per la critica delle pandette SCIALOIA Senatore prof. VITTORIO, Per una raccolta di formule rela- BONOLIS prof. GUIDO, Su alcuni consigli inediti di Baldo degli Ubaldi 213 PIVANO prof. SILVIO, I contratti agrari delle abbazie medievali Zocco-Rosa prof. ANTONIO, Sul metodo de' compilatori nella com- Zocco-Rosa prof. ANTONIO, Nuove osservazioni sul Testamentum Zocco-Rosa prof. ANTONIO, « Sponsio » e « Iusiurandum ». Ad Pauli Excerpta ex lib. Sexti Pompei Festi de verb. significatu quae supersunt, vv. « Consposos », « Consponsor" . . XXVII. BAUDI DI VESME conte BENEDETTO, L'origine romana del Comitato XXIX. CUQ prof. EDOARDO, De l'utilité des « schede » de Borghesi sur les préfets du prétoire pour l'histoire de la législation du bas-empire. ARIAS dott. GINO, La base delle rappresaglie nella costituzione so- |