III. Actenstück e die neuesten Einrichtungen des Kirchenwesens in dem Königreiche beyder Sicilien betreffend. 1. und 2. Uebereinkommen zwischen dem påpftlichen Stuhle und dem Neapolitanischen Hofe von 1741 und 1818. 3-6. Päpstliche Erlaffe bei legterem. 7. und 8. Königl. Verordnung in Betreff der Monarchia Sicula nebst der dießfalsigen Bulle Benedicts XII. zwischen dem heiligen Stuhle und dem Neapolitanischen Hofe, abgeschlossen zu Rom durch die Bevollmächtigten Sr. HeiLigkeit des Papstes Benedict XIV. und Sr. Majestät des Königs Karls H. Infantens von Spanien, genehmigt und ratificirt von Sr. Majestät den 8. Junius 1741 von Sr. Heiligkeit den 13. desselben Monats und Jahres. PER terminar le disputé e controversie, che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi capi tra le Curie laiche, ed ecclesiastiche, e per torre con ciò ogni occasione di discordia tra le due Potestà, la Santità di Nostro Sig. BENE DETTO XIV, e la Maestà di CARLO Infante di Spagna, RE delle due Sicilie, per mezzo de'loro Plenipotenziarii muniti delle necessarie facoltà, dopo diligentissimo esame, e matura deliberazione, nella quale per parte di Sua Santità si è inteso il parere di alcuni Signori Cardinali, son convenuti ne' seguenti capitoli, che dovranno da amendue le parti per l' avvenire perpetuamente, ed inviolabilmente osservarsi, col cominciarsene l'esecuzione in tutto ciò che potrà subito e senza dilazione praticarsi, ed eseguirsi, dopochè questo presenta Trattato sarà sottoscritto, e ratificato, Trovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare si a'pubblici pesi, come a'frutti de' debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello dee me Stato aver contratti per per lo più con Monasteri di povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi, e Comunità ecclesiastiche; e' dall' altra parte per la maniera come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la più misera gente necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagare di gabella niente meno di quattro ducati, ed in altri, dove si vive a testatico, un miserabile che non ha che le sole braccia, colle quali dee mantener se stesso, e tutta la sua povera famiglia, è talvolta costretto a pagare fin otto, o dieci ducati l' anno: quindi S. M. per sollievo de' suoi più poveri sudditi e di que' luoghi pii, e precisamente de' Monasteri di povere Monache, che per aver la maggior parte delle loro rendite in censi attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti in molta strettezza; ha determinato, mediante un general catasto di tutti i beni del Regno, far una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tutto ciò non de' heni del Regno, trovandosi gran parte passata in manus mortuas, senza che per essi si paghi un sol quatrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e delle Comunità; perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l' impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' luoghi pii, che hanno crediti colle Comunità, aderendo alle istanze di Sua Maestà, arbenignamente condiscesa, che per quello, che riguarda l' esenzione, e le franchigie degli Ecclesiastici del Regno di Napoli, si osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne” seguenti articoli. ostante, ART. I. Ne' Catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi per ordine regio da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutti li beni, di qualsivoglia na ura si sieno, posseduti dagli Ecclesiastici See colari, e Regolari: al qual effetto gli Ordinarii di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, a darne le assegne, ed a tutt'altro, che sia per essere a ciò ne cessario; con dichiarazione però che detto catasto, è tuttoció si faccia coll' assistenza degli Ordinarii medesimi, de' deputati del Clero, ed a spese unicamente de' laici. ART. II. Fatto che si sarà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo catasto, a i pubblici pesi, che sopra dei beni accatastati si pagheranno da' possessori laici, le Comunità ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi pii ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello, che quei tali for beni pagherebbero, se si possedessero da' laici; "detratti bensi prima tutti i pesi annessi a' detti beni, che son obbli gati a soddisfare; ben inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle personé; la qual suddetta contribuzione per li beni ecclesiastici," come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed Università del Regno cominciar dal giorno, che in esso luogo i faici in vigore del nuovo catasto da farsi, o pure già fatto fino al giorno d'oggi, come si verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che debba aspettarsi che il suddetto Huovo catasto sia terminato per tutto il Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni nel Regno suddetto, particolarmente di Regolari, fatte nel secolo pa passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici; che restando queste esenti, ed immuni dalla detta contribuzione per la facilità, che hanno di provare i loro titoli di prima erezione, la maggior parte del peso si rifonderebbe nelle prime erezioni fatte ne' secoli antecedenti per la pruova, o deficiente, o assai difficile per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri loughi pii, e persone ecclesiastiche: nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra, perchè anche i laici oppressi da gravi pesi sarebbero obbligati a con. tribuire molto più, ed oltre alle lor forze; perciò è anche condiscesa permettere, ed ordinare, che restino sottoposte 'állá divisata contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorte, detratti però sempre prima tutti i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contribuzione sopra i beni passati in manus mortuás si pagherà solamente sino a tanto, che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per que' soli pesi che si trovano imposti sino al giorno d'oggi, e non già per quei che si potranno imporre per l'avvenire. ART. III. Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici di qualunque sorte si sieno, di Religiosi delle undici Congregazioni, di GeBuiti, di Cavalieri di Malta, è loro Commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abazie Concistoriali, e possedute da' Signori Cardinali. Esclusi solamente i beni di quei benefizii, che si assegneranno agli ordinandi in patrimonio sacro, per quella sola rata però che secondo la tassa Sinodale, • Conciliare importerà il detto patrimonio: ed esclusi anche i beni delle Parocchie, de' Seminarii, e degli Spedali. E come |